Pubblicata in Gazzetta Ufficiale una circolare dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura sulla questione piombo nelle “zone umide” (link al testo integrale in fondo alla pagina).

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 67 del 20 marzo 2023, la circolare 9 febbraio 2023, n. 72, elaborata congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
La circolare fornisce le prime indicazioni per l’applicazione del Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 (recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), relativamente all’utilizzo di munizioni contenenti piombo utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide.
In particolare, viene fornita la nozione di «zona umida» ai fini dell’applicazione del suddetto regolamento e, di conseguenza, vengono identificate le relative esclusioni.
"[...] per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilita' morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle zone umide così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell'uso del piombo."
In merito alle esclusioni:
"Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento."
Infine, si segnala l’importante precisazione circa l’esclusione dell’attività di tiro sportivo dal campo di applicazione del Regolamento UE 2021/57 :
"E' esclusa dal campo di applicazione del regolamento n.2021/57 l'attività di tiro sportivo a prescindere dall'arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente."
Di seguito il link diretto al sito della Gazzetta Ufficiale per la consultazione del testo integrale della circolare.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/20/23A01804/sg: Utilizzo del piombo all’interno o in prossimità di zone umide: definizione di “zona umida” ed esclusioni.