Legittima la distizione, ai fini della punibilità della condotta di porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere, tra oggetti “nominati” e “innominati” (art. 4, co. 2, Legge 110/1975).
La Corte costituzionale, con Sent. 10/07/2023, n. 139, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co.2, prima parte, della L. n. 110/1975 – sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, co.2, e 27, co.3 Cost. – nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.
Il sopra citato art. 4, co. 2, L. n. 110/1975, incrimina nella prima parte il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio (es. forbici, coltelli da cucina etc.) atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche: per questa prima categoria di oggetti (cd. “nominati”) – a differenza di quanto prevede invece la seconda parte del medesimo comma, con riferimento agli oggetti cd. “innominati” – la norma non richiede, ai fini della punibilità del fatto, l’accertamento della sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona.
La Corte, tenuto conto della natura degli strumenti “nominati” avuti di mira – selezionati in ragione della particolare attitudine lesiva legata alle loro caratteristiche intrinseche (es. strumenti da punta e taglio) o alla frequenza del loro impiego per usi distorti (si pensi all’uso di mazze, tubi, catene etc. durante manifestazioni violente di piazza) – ha ritenuto giustificata l’anticipazione della tutela dei beni giuridici messi a rischio dalla condotta di porto menzionata.
A cura dell’Avv. G.Pitrone