
Cassazione penale, Sentenza n.17644 del 28/04/2023
La confisca è sempre obbligatoria, salvo che vi sia assoluzione per insussistenza del fatto.
Rassegna a cura dell’Avv. Giuseppe Pitrone
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, torna a pronunciarsi in merito alla confisca obbligatoria prevista per le armi connesse alla commissione di un reato. Si conferma che la confisca dell’arma è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto.
I fatti
Durante i festeggiamenti di Capodanno Tizio viene accidentalmente ferito da un colpo d’arma da fuoco.
Gli inquirenti individuano in Caio il presunto responsabile, al quale viene di conseguenza sequestrato un fucile.
A marzo 2022 la Procura della Repubblica competente richiede l’archiviazione del procedimento sul presupposto che:
- Il delitto ex art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) non era procedibile per non essere stata presentata querela dalla persona offesa (Tizio) nei confronti del soggetto (in ipotesi, Caio) che lo aveva accidentalmente ferito durante i festeggiamenti di Capodanno;
- non erano stati acquisiti adeguati riscontri in ordine all’avvenuta integrazione del reato di cui all’art. 703 c.p (“Accensioni ed esplosioni pericolose”, contestato, tra l’altro, a “chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi…”etc.).
Il P.M. ha altresì richiesto la restituzione Caio del fucile sottoposto a sequestro.
Ad aprile 2022 il G.I.P. pronuncia l’archiviazione del procedimento, pur tuttavia ordinando la confisca e la distruzione dell’arma sequestrata.
Convinto (come si vedrà, erroneamente) che tale seconda decisione fosse riconducibile ad un errore del G.I.P., Caio ha avanzato richiesta difensiva di correzione di errore materiale del suddetto provvedimento, stante la ritenuta illegittimità dell’applicazione della confisca e la necessità (a dire del ricorrente) di essere disposta, in sua vece, la restituzione dell’arma al legittimo detentore.
Tale istanza viene rigettata dal medesimo G.I.P. nell’ottobre 2022, il quale ha confermato invece confisca e distruzione del fucile.
Avverso tale provvedimento Caio ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’illegittimità della disposta confisca per violazione di legge, con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 240 del codice penale e 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152.
La decisione della Cassazione
Secondo la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Assume decisivo rilievo il principio, reiteratamente affermato dalla medesima Corte, per cui “la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato.”.
La confisca dell’arma è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
Si tratta, a detta della Suprema Corte, di un principio di carattere generale, per cui – fatta salva l’ipotesi della piena assoluzione nel merito dell’imputato per insussistenza del fatto o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato – è sempre necessaria l’applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria ove si proceda, appunto, per reati relativi ad armi ed esplosivi.
Ciò trova fondamento – secondo la Corte – nella previsione di cui all’art. 6 della L. n. 152/1975, per la quale la disposizione del primo cpv. dell’art. 240 c.p. (Confisca) si applica “a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi.”. Poichè, poi, l’art. 240 c.p., c.2, stabilisce che “è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”, si colgono bene, a detta dei Giudici di Cassazione, “i presupposti normativi per cui è da ritenersi sempre obbligatoria la confisca delle armi ove si proceda per reati ad esse relativi, con il solito limite dall’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto.”.
E non è possibile ravvisare questa circostanza nel caso di specie, in cui è stato invece pronunciato un decreto di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità (relativamente al delitto ex art. 590 c.p.) e per carenza di riscontri adeguati in ordine all’avvenuta integrazione da parte del ricorrente del reato di cui all’art. 703 c.p.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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