Una panoramica sulla legge italiana di riferimento sulle attività venatorie (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ).

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” è il principale atto normativo che si occupa della regolamentazione dell’attività venatoria in Italia e della protezione delle specie di fauna selvatica. La legge è stata approvata per garantire la conservazione delle specie di animali selvatici e per tutelare la biodiversità del territorio nazionale. In questo breve riassunto esamineremo le disposizioni della legge e le modalità con cui essa viene applicata.
Introduzione
La legge n. 157/1992 prevede che la fauna selvatica sia protetta in modo da garantirne la conservazione, la gestione e il controllo. La caccia può essere praticata solo nelle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge stessa. Inoltre, la legge stabilisce le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle norme in materia di protezione della fauna selvatica.
La legge distingue tra specie di fauna selvatica protette e specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di prelievo venatorio.
La caccia può essere praticata solo da persone in possesso di porto di fucile uso caccia e di apposita abilitazione venatoria. La legge prevede la necessità di superare un esame teorico e pratico per ottenere tale abilitazione.
Il porto di fucile uso caccia
La competenza per il rilascio del porto di fucile uso caccia è di competenza del Questore.
I titoli rilasciati a partire dal 2018 hanno durata di 5 anni.
È tuttavia importante specificare che la validità di tale tipo di licenza è strettamente connessa al versamento annuale delle tasse di concessione governativa previste.
Ai fini dell’efficacia di questo tipo di licenza di porto d’arma vanno pagate annualmente le tasse di concessione governativa.
Chi intende ottenere il porto di fucile uso caccia deve inoltre essere in possesso dell’abilitazione venatoria, che si può ottenere sostenendo un apposito esame presso gli uffici regionali preposti.
Il porto di fucile uso caccia consente al titolare di acquistare, detenere e trasportare qualsiasi tipo di arma acquistabile dai privati secondo la normativa vigente. Naturalmente il porto del fucile sarà consentito solo durante i periodi di apertura della caccia e nelle aree appositamente destinate a tale attività. E’ molto importante ribadire che ai fini della piena validità della licenza il titolare deve aver pagato le tasse annualmente previste, avere una polizza di assicurazione valida ed essere in possesso del tesserino venatorio.
La licenza di caccia è rilasciata dalle autorità competenti e ha una validità di un anno solare. La legge prevede anche la necessità di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni causati da armi da fuoco e da attività venatorie.
Periodi di caccia
La legge stabilisce le modalità e i periodi di caccia per le specie di fauna selvatica che possono essere oggetto di prelievo venatorio. La caccia alle specie di fauna selvatica può essere praticata solo nei periodi stabiliti dalla legge e in conformità alle disposizioni previste per ogni specie.
La legge disciplina dunque il prelievo degli animali, stabilendo limiti quantitativi di cattura e di prelievo in base alle specie, alle stagioni e alle aree di caccia. In particolare, vengono previsti limiti di caccia per le specie in pericolo o sottoposte a protezione speciale, nonché per le specie la cui presenza sul territorio nazionale è considerata in via di estinzione o il cui prelievo è sconsigliato per motivi scientifici.
La legge stabilisce che per le specie di grande interesse cinegetico, come il cinghiale, il cervo e il capriolo, sono previsti appositi piani di gestione, che stabiliscono le modalità di prelievo e di controllo delle popolazioni. Inoltre, la legge prevede la creazione di aree protette, come riserve naturali e parchi, in cui è vietata la caccia. In queste aree, viene promossa la conservazione della fauna selvatica e la tutela degli habitat naturali, con attività di monitoraggio e di ricerca scientifica sulla fauna selvatica.
Divieti
La legge prevede il divieto di caccia notturna, di uso di esche e richiami, di caccia nei parchi nazionali e nei siti di interesse comunitario, nonché la protezione delle specie minacciate e quelle protette dalla Convenzione di Berna. In particolare, la legge vieta la caccia ai lupi, che rappresentano una specie in via di estinzione in Italia.
Aree di ripopolamento, riserve naturali, aree protette
La legge stabilisce inoltre l’istituzione di aree di ripopolamento, dove vengono allevati animali selvatici per il rilascio nella natura, allo scopo di ripristinare le popolazioni di specie in via di estinzione o di reintrodurre specie che sono scomparse dal territorio italiano.
La legge n. 157/1992 prevede anche la costituzione di riserve naturali e aree protette, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione delle specie di fauna selvatica. Le riserve naturali e le aree protette sono gestite dalle autorità competenti, che hanno il compito di adottare misure per la protezione e la conservazione della fauna selvatica presente sul territorio. E’ vietata la caccia nei parchi nazionali e nei parchi regionali, salvo eccezioni previste dalla legge stessa.
Collaborazione tra agricoltori e cacciatori
La legge affronta anche la questione della gestione della fauna selvatica in zone ad alto rischio di danni alle colture agricole e alle attività umane. In queste zone, viene promossa la collaborazione tra gli agricoltori e i cacciatori, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per la riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica, ad esempio attraverso la realizzazione di recinzioni elettrificate o l’uso di sistemi di allontanamento.
Sanzioni
Infine, la legge prevede sanzioni per le violazioni delle norme di protezione della fauna e di prelievo venatorio, che possono essere di natura amministrativa, penale e civile, a seconda della gravità dell’infrazione e della ripetizione degli illeciti.
Conclusioni
In sintesi, la legge n. 157/1992 rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela della fauna omeoterma e per il controllo del prelievo venatorio in Italia. Attraverso l’istituzione di specifici provvedimenti di tutela, la legge cerca di garantire la conservazione delle specie animali presenti sul territorio nazionale, la loro biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi in cui vivono. Allo stesso tempo, la legge cerca di regolamentare l’attività venatoria in modo da evitare il prelievo eccessivo di animali, il disturbo delle specie protette e la compromissione delle attività agricole e silvicole.